da Infocamere le linee guida per Startup senza notaio

Infocamere ha predisposto un servizio online gratuito, denominato «Atti Startup», per la compilazione guidata dell’atto di costituzione di startup innovativa in forma di società a responsabilità limitata, con firma digitale dei contraenti.

Al termine della compilazione vengono prodotti due file in formato Xml che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel dm del 17 febbraio 2016. I due file Xml firmati digitalmente devono essere registrati fiscalmente allAgenzia delle entrate, attraverso la funzione di registrazione presente nella piattaforma camerale.

Questo è quanto si legge nella nota di Infocamere relativa alla predisposizione dell’atto di costituzione delle startup con modello tipizzato e alla guida camerale relativa alla nascita della società innovativa.

Ottenuta la ricevuta di registrazione fiscale dall’agenzia delle entrate si deve provvedere all’iscrizione della startup al registro imprese con una pratica di comunicazione unica. La pratica deve essere corredata:

– dalla modulistica del registro imprese e di altri eventuali enti;

– dai due file Xml firmati digitalmente dai contraenti;

– dalla ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall’agenzia delle entrate.

L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti in modalità esclusivamente informatica e devono riportare l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori, giacché l’atto non sarebbe iscrivibile nel registro delle imprese allorquando fosse stato sottoscritto in maniera differente. Nel caso di società pluripersonale, il procedimento di sottoscrizione deve essere completato entro il termine di 10 giorni, dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione. Il documento informatico firmato digitalmente, formato dall’atto costitutivo e dallo statuto, deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, la società debba presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 25, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179. La preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese costituisce quindi il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le startup innovative e gli incubatoli certificati a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto 17 febbraio 2016. L’ufficio procederà ad eliminare la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale», nel momento in cui la società startup innovativa viene iscritta nella sezione speciale.

(da Italia OggiC. De Stefanis)