di Pier Giorgio Cecchini
Pubblicato in Eutekne in settembre 2014
In un precedente intervento abbiamo chiarito che la nomina dei liquidatori di Spa è di competenza dell’assemblea straordinaria mentre la loro revoca è di competenza dell’assemblea ordinaria e che, qualora lo statuto non preveda quorum specifici, valgono le maggioranze di legge, con l’ulteriore precisazione che in assemblea straordinaria di seconda convocazione di Spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il quorum deliberativo richiesto non potrà mai essere superiore ad oltre la metà del capitale sociale esistente.
I quorum statutari
Ma che ne è del caso in cui lo statuto preveda invece quorum rafforzati? L’art. 2369, quarto comma c.c., nel consentire che lo statuto possa prevedere maggioranze assembleari più elevate di quelle previste per legge, fa tuttavia salvo il caso della nomina e revoca delle cariche sociali; deliberazioni queste per le quali, indipendentemente da quanto indicato in statuto, non è possibile derogare ai quorum minimali previsti per legge al fine di evitare paralisi dell’assemblea su decisioni “vitali”.
Pertanto, costituendo quella del liquidatore una carica sociale, occorrerà, in caso di loro nomina o revoca, adottare i quorum rispettivamente di assemblea straordinaria ed ordinaria previsti per legge e non quelli più elevati eventualmente indicati nello statuto.
E non deve ingannare la previsione secondo la quale la nomina dei liquidatori deve avvenire “con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto o dell’atto costitutivo” (art. 2487, primo comma c.c.), locuzione questa che a prima vista potrebbe far ritenere che tale nomina sia sottratta alla regola dei quorum minimali previsti per l’elezione delle cariche sociali. A parte, infatti, l’ovvia constatazione che quella del liquidatore è una carica sociale (Cass n.. 4388/2014), si deve osservare che la locuzione “con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto” ha sostituito la precedente “con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria” contenuta nell’art. 2450 c.c. vigente prima della riforma del diritto societario avvenuta nel 2004. La scelta del legislatore di cambiare la formulazione della norma era obbligata, perché la nuova normativa sullo scioglimento si applica anche alle società a responsabilità limitata, nelle quali non c’è più la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, per cui il legislatore non avrebbe potuto semplificare attribuendo la competenza all’assemblea straordinaria senza far sorgere il dubbio della disciplina da applicare alle società a responsabilità limitata (così Santus, Rivista del notariato, 2003).
Dunque la modifica normativa va interpretata semplicemente nel senso di confermare che la nomina dei liquidatori di Spa resta di competenza dell’assemblea straordinaria, e non anche che la relativa deliberazione sfugga alla regola dei quorum minimali.
E non ha pregio l’eccezione mossa da Cass. n. 4388/2014 che il divieto di innalzare i quorum per la nomina delle cariche sociali riguarderebbe i soli amministratori e non i liquidatori, ben potendo ogni socio, in caso di paralisi dell’assemblea straordinaria che deve nominare i liquidatori, ricorrere al tribunale perché provveda alla loro nomina (art. 2487, secondo comma c.c.).
Infatti tale via di fuga per così dire giudiziale è concessa al socio anche in caso di impossibilità di nomina degli amministratori, oltre che dei liquidatori; è infatti sufficiente che egli ricorra preliminarmente al tribunale per la messa in liquidazione della società a causa dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ordinaria (art. 2485, secondo comma c.c.) ed in quella sede o successivamente chieda la nomina giudiziale dei liquidatori.
In difformità dall’interpretazione qui fornita, a settembre 2011 il Comitato Triveneto dei notai ha pubblicato l’orientamento J.21 secondo il quale “Nella SPA è legittima la clausola statutaria che preveda per la nomina dei liquidatori quorum deliberativi superiori a quelli consentiti dagli artt. 2368, comma primo, e 2369, comma quarto c.c., anche con maggioranze più elevate per la seconda convocazione o le ulteriori.”.
Curiosamente la massima richiama due commi non pertinenti con il tema trattato; il primo comma dell’art. 2368 c.c. riguarda infatti i quorum di prima convocazione dell’assemblea ordinaria (che non può nominare i liquidatori), mentre il quarto comma dell’art. 2369 c.c. nulla ha a che fare con i quorum di seconda convocazione dell’assemblea straordinaria.
In conclusione
La nomina e revoca dei liquidatori di Spa è decisione che deve essere adottata rispettivamente dall’assemblea straordinaria ed ordinaria con le maggioranze indicate negli artt. 2368 e 2369 c.c. a prescindere da eventuali quorum rafforzati indicati in statuto; inoltre qualora la nomina debba essere deliberata dall’assemblea straordinaria in seconda convocazione di Spa “chiusa”, sarà comunque sufficiente una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand’anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea.