di Pier Giorgio Cecchini
Pubblicato in Eutekne in settembre 2014
La nomina e revoca dei liquidatori da parte dell’assemblea di società per azioni può sembrare oltremodo difficoltosa per gli elevati quorum richiesti. Tuttavia vi è motivo di ritenere che essi siano più esigui di quanto appaiano a prima vista.
In questo articolo prenderemo in considerazione il caso in cui lo statuto di Spa non deroghi alle maggioranze assembleari previste per legge, riservando ad un prossimo intervento, invece, il caso in cui lo statuto detti quorum specifici più elevati. Possiamo tuttavia sin d’ora anticipare che qualunque previsione statutaria la quale elevi i quorum rispetto ai minimi legali sarà irrilevante e che l’assemblea dovrà necessariamente adottare questi ultimi, poiché la nomina e revoca di cariche sociali, quale è quella del liquidatore, non tollera impedimenti statutari.
Quorum legali per la nomina
La nomina dei liquidatori è regolamentata da due norme: l’art. 2365 c.c. e l’art. 2487 c.c. La prima norma dispone che l’assemblea straordinaria delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori. La seconda invece dispone che la nomina dei liquidatori viene deliberata con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto o dell’atto costitutivo.
Qualora, dunque, lo statuto non detti quorum specifici, occorrerà fare riferimento alle maggioranze legali di assemblea straordinaria, cioè per la prima convocazione all’art. 2368, secondo comma c.c. e per la seconda convocazione all’art. 2369, terzo comma c.c.. Con una precisazione, però: che mai il quorum deliberativo previsto per la seconda convocazione (presenza di almeno un terzo del capitale sociale e voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale presente in assemblea) potrà essere superiore a quello di prima convocazione (voto favorevole di più della metà del capitale sociale).
In altri termini, qualora ad esempio all’assemblea straordinaria di seconda convocazione intervengano tutti i soci, il quorum deliberativo richiesto per la nomina dei liquidatori non risulterà essere i due terzi dell’intero capitale sociale, e cioè di oltre il 66,6 per cento, bensì soltanto di oltre la metà del capitale sociale.
Così si è espresso il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 43, per la quale “nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand’anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea”. Diversamente interpretando la norma, argomenta il CNM, la maggioranza che può deliberare in prima convocazione non potrebbe farlo in seconda convocazione, così vanificando la previsione legislativa di una seconda convocazione volta ad agevolare l’adozione delle delibere assembleari ogni qualvolta esse non si siano potute adottare in prima convocazione.
… e per la revoca
I liquidatori, comunque nominati, possono essere revocati dall’assemblea ordinaria – non da quella straordinaria, dunque – e, se sussiste giusta causa, anche dal tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero (art. 2487, ultimo comma, c.c.). Pertanto occorrerà fare riferimento per la prima convocazione all’art. 2368, primo comma c.c. e per la seconda convocazione all’art. 2369, terzo comma c.c..
In realtà la norma non indica esplicitamente trattarsi di competenza dell’assemblea ordinaria; recita infatti testualmente l’art. 2487, quarto comma c.c. che “I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea”. Tuttavia è opinione diffusa (per tutti Campobasso) che, dove non diversamente specificato nel codice civile, la competenza in sede assembleare debba spettare all’assemblea ordinaria.
Tra l’altro tale interpretazione risponde alla logica di tutela patrimoniale della società, in quanto consente una più celere rimozione, rispetto all’ipotesi giudiziale, di liquidatori non idonei ad adempiere il loro ufficio. Certo, in carenza dei più elevati quorum richiesti per la sostituzione dei liquidatori revocati, occorrerà in ogni caso rivolgersi al Tribunale per le nuove nomine. Nel frattempo, però, saranno almeno stati rimossi speditamente i rischi di pregiudizio al patrimonio sociale.
In conclusione
Dunque nelle Spa la nomina dei liquidatori è di competenza dell’assemblea straordinaria mentre la revoca spetta all’assemblea ordinaria; qualora lo statuto non preveda quorum specifici, valgono le maggioranze di legge, con la precisazione tuttavia che in sede di nomina da parte dell’assemblea straordinaria di seconda convocazione di Spa “chiuse”, è sufficiente raccogliere, una maggioranza non superiore alla metà del capitale sociale esistente; infatti l’art. 2369, terzo comma c.c. non può essere interpretato nel senso di ritenere che in seconda convocazione siano richieste maggioranze superiori a quelle di prima convocazione.
Come anticipato, gli stessi quorum varranno anche nel caso in cui lo statuto detti maggioranze di assemblea straordinaria e ordinaria più elevate. Ma di questo parleremo nel prossimo articolo.